Atto›Titolo IV
Art. 44
In vigore dal 3 mar 2012
La Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Croazia resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciotto mesi dopo l'adesione. Durante tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Croazia e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate prima dell'adesione in conformità dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio. Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario, sono coperte dal bilancio generale dell'Unione europea.
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GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
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