Atto›Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 3 mar 2012
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Croazia a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, esse sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in combinato disposto con l', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Esse possono essere adottate entro un periodo di tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare detto periodo.
Le misure transitorie di cui al primo comma possono altresì essere adottate prima della data di adesione, se necessario. Tali misure sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo le procedure richieste per l'adozione degli strumenti in questione.
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GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Storico versioni
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