Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 25 feb 2011
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione:
(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Moldova o
l'Italia;
(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo
marini, nonché delle acque sovrastanti;
(c) il termine "Moldova" designa la Repubblica di Moldova e, se utilizzato in senso geografico, indica il territorio della Moldova, compreso il mare interno e lo spazio aereo sui quali la Repubblica di Moldova esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali in conformità alle norme del diritto internazionale;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società
ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini
dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località
situate nell'altro Stato contraente;
(h) il termine "nazionale" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato
contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
(ii) per quanto concerne la Moldova, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-02-03;8#art-c-3