Art. 7
UTILI DELLE IMPRESE
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-02-03;8#art-c-7
UTILI DELLE IMPRESE
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In linea generale, gli utili di un'impresa sono tassati esclusivamente nello Stato in cui essa risiede. Tuttavia, se l'attività viene svolta nell'altro Stato attraverso una stabile organizzazione, tale altro Stato può tassare i profitti, ma solo limitatamente alla quota ad essa attribuibile. Gli utili della stabile organizzazione devono essere calcolati considerandola come un'entità indipendente che opera in condizioni di mercato, deducendo le spese sostenute per i suoi scopi (comprese quelle generali di direzione e amministrazione). Il semplice acquisto di beni o merci da parte della stabile organizzazione per conto dell'impresa non genera di per sé utili imponibili. Il metodo di calcolo degli utili deve rimanere identico ogni anno, salvo validi e giustificati motivi di variazione.
La norma mira a stabilire i criteri di tassazione degli utili d'impresa tra Italia e Repubblica di Moldova, evitando la doppia imposizione fiscale. In particolare, definisce quando e in che misura uno Stato può tassare i profitti realizzati sul proprio territorio tramite una stabile organizzazione.
Si applica alle imprese residenti in uno dei due Stati contraenti (Italia o Moldova) che operano o possiedono una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente.
Un'azienda con sede in Italia apre una sede operativa e produttiva (stabile organizzazione) in Moldova. La Moldova potrà tassare esclusivamente gli utili generati da tale sede locale, calcolati al netto delle relative spese di gestione e amministrazione, mentre i restanti utili della società rimarranno imponibili in Italia.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.