Convenzione

Art. 7

UTILI DELLE IMPRESE

In vigore dal 25 feb 2011
UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-02-03;8#art-c-7

In sintesi

In linea generale, gli utili di un'impresa sono tassati esclusivamente nello Stato in cui essa risiede. Tuttavia, se l'attività viene svolta nell'altro Stato attraverso una stabile organizzazione, tale altro Stato può tassare i profitti, ma solo limitatamente alla quota ad essa attribuibile. Gli utili della stabile organizzazione devono essere calcolati considerandola come un'entità indipendente che opera in condizioni di mercato, deducendo le spese sostenute per i suoi scopi (comprese quelle generali di direzione e amministrazione). Il semplice acquisto di beni o merci da parte della stabile organizzazione per conto dell'impresa non genera di per sé utili imponibili. Il metodo di calcolo degli utili deve rimanere identico ogni anno, salvo validi e giustificati motivi di variazione.

Perché esiste questa norma

La norma mira a stabilire i criteri di tassazione degli utili d'impresa tra Italia e Repubblica di Moldova, evitando la doppia imposizione fiscale. In particolare, definisce quando e in che misura uno Stato può tassare i profitti realizzati sul proprio territorio tramite una stabile organizzazione.

A chi si applica

Si applica alle imprese residenti in uno dei due Stati contraenti (Italia o Moldova) che operano o possiedono una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente.

Esempio pratico

Un'azienda con sede in Italia apre una sede operativa e produttiva (stabile organizzazione) in Moldova. La Moldova potrà tassare esclusivamente gli utili generati da tale sede locale, calcolati al netto delle relative spese di gestione e amministrazione, mentre i restanti utili della società rimarranno imponibili in Italia.

Domande frequenti

Se una stabile organizzazione si limita ad acquistare merci per l'impresa, deve pagare imposte su tali operazioni?No, il testo stabilisce espressamente che nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il solo fatto di aver acquistato beni o merci per l'impresa.
Quali spese si possono dedurre per calcolare gli utili della stabile organizzazione?Sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, incluse le spese generali di amministrazione e di direzione, indipendentemente dal fatto che siano state sostenute nello Stato in cui ha sede o altrove.
È consentito cambiare ogni anno il metodo per determinare gli utili della stabile organizzazione?No, gli utili devono essere determinati ogni anno applicando lo stesso metodo, a meno che non sussistano validi e sufficienti motivi per cambiarlo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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