Convenzione
Art. 24
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 25 feb 2011
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in
conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Moldova, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Moldova, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del
reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Moldova:
Se un residente della Moldova ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione,
sono imponibili in Italia, la Moldova deve accordare:
(a) una detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente di
ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
(b) una detrazione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di
ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
In entrambi i casi, tuttavia, tale detrazione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la detrazione, attribuibile ai
redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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