Convenzione

Art. 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 25 feb 2011
PROFESSORI E INSEGNANTI 1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-02-03;8#art-c-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
PROFESSORI E INSEGNANTI (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo