Convenzione
Art. 23
PATRIMONIO
In vigore dal 25 feb 2011
PATRIMONIO
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all', posseduti da un residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile in detto altro
Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione
indipendente sono imponibili in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da parte di un'impresa di uno Stato contraente o da battelli destinati alla navigazione interna, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione
effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno
Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Storico versioni
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