Convenzione

Art. 25

NON DISCRIMINAZIONE

In vigore dal 25 feb 2011
NON DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell', alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. Gli apolidi residenti di uno Stato contraente non sono assoggettati in entrambi gli Stati contraenti ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali dello Stato in oggetto che si trovino nella stessa situazione. 3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorcia ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell', del paragrafo 6 dell' o del paragrafo 6 dell', gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione, od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell', alle imposte di ogni genere o denominazione. 7. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano le disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. In particolare, l'espressione "disposizioni interne" comprende in ogni caso le disposizioni per le limitazioni della deducibilità di spese ed altri oneri deducibili analoghi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-02-03;8#art-c-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
NON DISCRIMINAZIONE (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo