Convenzione
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
In vigore dal 25 feb 2011
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-02-03;6#art-c-8