Art. 8 · NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
Convenzione

Art. 8

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NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

In vigore dal 25 feb 2011
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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