Convenzione
Art. 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
In vigore dal 25 feb 2011
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) un'installazione, struttura o imbarcazione o qualsiasi altro
luogo utilizzato per l'esplorazione di risorse naturali;
(g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una
cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(h) un cantiere di costruzione o di installazione o le attività di supervisione o consulenza ad essi collegate, ma soltanto se la durata
di tale cantiere o attività oltrepassa i dodici mesi;
(i) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa attraverso i suoi dipendenti o altro personale ingaggiato dall'impresa per tali fini, ma soltanto laddove la durata delle attività di detta natura (per lo stesso progetto o per un
progetto collegato) nel paese oltrepassa i sei mesi.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare
beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere
preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone di poteri che esercita abitualmente in detto Stato e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attività siano limitate all'acquisto di beni o merci per
l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
Tuttavia, qualora le attività di tale intermediario siano esercitate interamente o quasi interamente per l'impresa, egli non è considerato un intermediario che gode di uno status indipendente ai fini del presente paragrafo, a meno che si dimostri che le transazioni tra l'intermediario e l'impresa sono avvenute in base alle condizioni che sarebbero state convenute tra parti indipendenti.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni
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