Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 25 feb 2011
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo
marini, nonché delle acque sovrastanti;
(b) il termine "Azerbaijan" designa il territorio della Repubblica di Azerbaijan, compreso le acque interne della Repubblica di Azerbaijan, la zona del Mar (Lago) Caspio appartenente alla Repubblica di Azerbaijan, lo spazio aereo sopra la Repubblica di Azerbaijan all'interno dei quali sono esercitati i diritti sovrani e la giurisdizione della Repubblica di Azerbaijan per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini e le loro risorse naturali e qualsiasi altra zona che sia stata o possa in seguito essere determinata in conformità al diritto internazionale ed alla legislazione della
Repubblica di Azerbaijan;
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o
l'Azerbaijan;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini
dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un
aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente,
ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato
esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
(h) il termine "nazionale" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato
contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
(ii) per quanto concerne l'Azerbaijan, il Ministero delle Finanze ed il Ministero delle Imposte.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, prevalendo ciascun significato conforme alle leggi tributarie applicabili in detto Stato sul significato attribuito all'espressione in base ad altre leggi di detto Stato, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-02-03;6#art-c-3