AccordoTitolo VIII

Art. 93

Promozione e tutela degli investimenti

In vigore dal 12 set 2010
Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale della Serbia. In particolare, per la Serbia la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-93

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Promozione e tutela degli investimenti (Art. 93 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo