AccordoTitolo VIII

Art. 88

In vigore dal 12 set 2010
1. La Comunità e la Serbia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Serbia. L'elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Serbia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.
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Art. 88 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008. — Testo vigente | Portale Normativo