Accordo›Titolo VII
Art. 87
Lotta al terrorismo
In vigore dal 12 set 2010
Lotta al terrorismo
Le Parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:
a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-87