Accordo›Titolo VII
Art. 82
Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione
In vigore dal 12 set 2010
Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione
Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.
La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
a) lo scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche;
b) la redazione di testi legislativi;
c) una maggiore capacità ed efficienza delle istituzioni;
d) la formazione del personale;
e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;
f) la gestione delle frontiere.
La cooperazione si concentra in particolare:
a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.
Storico versioni
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