AccordoTitolo VII

Art. 82

Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione

In vigore dal 12 set 2010
Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati. La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta: a) lo scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche; b) la redazione di testi legislativi; c) una maggiore capacità ed efficienza delle istituzioni; d) la formazione del personale; e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi; f) la gestione delle frontiere. La cooperazione si concentra in particolare: a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati; b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-82

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Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione (Art. 82 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo