Art. 93 · Promozione e tutela degli investimenti
AccordoTitolo VIII

Art. 93

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Promozione e tutela degli investimenti

In vigore dal 12 set 2010
Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale della Serbia. In particolare, per la Serbia la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.
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