AccordoTitolo VIII

Art. 94

Cooperazione industriale

In vigore dal 12 set 2010
Cooperazione industriale La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Serbia, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'ambiente delle imprese. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Serbia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni. La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-94

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Cooperazione industriale (Art. 94 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo