Accordo›Titolo IX
Art. 116
In vigore dal 12 set 2010
L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un documento di programmazione indicativa pluriennale con riesami annuali, elaborato dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Serbia.
L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, libertà e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà e la tutela ambientale.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-116