Accordo›Titolo VIII
Art. 112
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
In vigore dal 12 set 2010
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-112