AccordoTitolo VIII

Art. 112

Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

In vigore dal 12 set 2010
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI). La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-112

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (Art. 112 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo