AccordoTitolo VIII

Art. 111

Ambiente

In vigore dal 12 set 2010
Ambiente Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile. Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione serba con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-111

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Ambiente (Art. 111 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.) — Testo vigente | Portale Normativo