Accordo›Titolo X
Art. 119
In vigore dal 12 set 2010
È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-119