Art. 29

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

In vigore dal 13 ago 2010
(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida) 1. Il comma i dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida». 2. Le disposizioni dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Note all' Il testo del comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,così recita: 1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
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LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 (Art. 29 Disposizioni in materia di sicurezza stradale.) — Testo vigente | Portale Normativo