Art. 29 · LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

Art. 29

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

In vigore dal 13 ago 2010
(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida) 1. Il comma i dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida». 2. Le disposizioni dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Note all' Il testo del comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,così recita: 1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
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