Art. 27
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120
In vigore dal 13 ago 2010
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)
1. Al comma 7-bis dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «o la fermata» sono soppresse.
2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».
Note all'
- Il testo del comma 7-bis dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,così recita:
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.
- Il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,così recita:
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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