Art. 32

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120

In vigore dal 13 ago 2010
(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida) 1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente: «5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti». Note all'. -Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: 5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.
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