(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all', comma 1, lettera a), e all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all', comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall', comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo della legge n. 244 del 2007, nonchè ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all';
b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;
d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;
e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonchè revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all', comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Pro
urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art-49
In sintesi
L'articolo delega il Governo ad adottare decreti legislativi entro diciotto mesi per potenziare il monitoraggio della spesa e riformare il controllo di regolarità amministrativa e contabile. A tal fine prevede il rafforzamento delle strutture della Ragioneria generale dello Stato e la condivisione telematica delle banche dati tra Ministeri, organismi di valutazione e uffici statistici. Stabilisce inoltre sanzioni pecuniarie per i dirigenti che non trasmettono i dati richiesti e l'estensione graduale dell'analisi della spesa ad altre amministrazioni pubbliche. Infine, dispone la semplificazione e il riordino dei controlli preventivi e successivi, programmabili annualmente in base alla rilevanza finanziaria e complessità degli atti.
Perché esiste questa norma
La norma conferisce una delega al Governo per riformare e potenziare i controlli contabili e l'attività di analisi e valutazione della spesa pubblica, rendendoli più efficienti e integrati.
A chi si applica
Si applica al Governo per l'adozione dei decreti, alla Ragioneria generale dello Stato, alle amministrazioni centrali e alle altre amministrazioni pubbliche, nonché ai relativi dirigenti responsabili.
Esempio pratico
Un dirigente di un Ministero che non trasmette per via telematica i dati della propria amministrazione alla Ragioneria generale dello Stato subisce una trattenuta sulla propria retribuzione di risultato. I dati condivisi vengono poi utilizzati per monitorare la spesa e redigere appositi rapporti di finanza pubblica.
Adempimenti e conseguenze
I dirigenti responsabili sono tenuti a comunicare i dati necessari all'analisi della spesa; in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 2% e il 7% della retribuzione di risultato. I decreti con riflessi finanziari devono essere corredati da relazione tecnica.
Domande frequenti
Entro quanto tempo il Governo deve attuare la delega?Il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Quali sanzioni rischiano i dirigenti che non comunicano i dati necessari?Rischiano sanzioni amministrative pecuniarie commisurate a una percentuale della loro retribuzione di risultato, compresa tra il 2 per cento e il 7 per cento.
Quali organi parlamentari devono esprimere il parere sugli schemi di decreto?Gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Termini chiave
delega al Governocontrollo di regolarità amministrativa e contabileRagioneria generale dello Statovalutazione della spesaretribuzione di risultato
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.