Art. 45

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 1 gen 2010
(Tesoreria degli enti pubblici) 1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720. Note all': - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 (Art. 45 Legge di contabilità e finanza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo