Art. 44
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art-44
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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L'articolo stabilisce come si calcolano i saldi di cassa pubblici. Il saldo di cassa del settore statale si ottiene consolidando i flussi di cassa del bilancio dello Stato con quelli della Tesoreria statale. Tale valore indica la quantità di risorse finanziarie necessarie che lo Stato deve reperire emettendo titoli o ricorrendo ad altri strumenti a breve e lungo termine. Inoltre, il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche deriva dal consolidamento dei flussi di cassa tra i rispettivi sottosettori.
La norma definisce in modo univoco i saldi di cassa del settore statale e delle amministrazioni pubbliche. Questo serve a quantificare esattamente il fabbisogno finanziario da coprire con titoli di Stato e altri strumenti finanziari.
La disposizione riguarda il settore statale, la Tesoreria statale e i diversi sottosettori che compongono le amministrazioni pubbliche.
Quando lo Stato rileva le entrate e le uscite effettive della Tesoreria e del proprio bilancio, consolida questi dati per calcolare il saldo finale di cassa. Se dal consolidamento emerge una differenza negativa tra incassi e pagamenti, tale importo determina l'ammontare esatto dei titoli di Stato da emettere sul mercato per coprire il fabbisogno.
Il comma 3 dell'articolo è stato abrogato dalla legge 4 agosto 2016, n. 163.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.