(Disposizioni finali ed entrata in vigore)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all', comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.
2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all' della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all' della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e finanza, di cui all' della presente legge, e
alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilità, di cui all' della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio
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3.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163
.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.
5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Pro
urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art-52
In sintesi
L'articolo stabilisce che i vecchi riferimenti legislativi al Documento di programmazione economico-finanziaria, alla legge finanziaria e alla legge di stabilità devono intendersi rivolti al Documento di economia e finanza e alla legge di bilancio. Prevede inoltre che le spese obbligatorie siano soppresse da una specifica tabella e determinate direttamente dalla legge di bilancio. Gli organi costituzionali come Presidenza della Repubblica, Camere e Corte costituzionale applicano la legge nei limiti della propria autonomia costituzionale. In via transitoria, i compiti della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono attribuiti alla Conferenza unificata. Infine, fissa l'entrata in vigore della legge al 1° gennaio 2010.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina la fase transitoria, il raccordo con la legislazione previgente e l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Serve a garantire la continuità dell'ordinamento aggiornando i riferimenti a vecchi documenti di bilancio e salvaguardando l'autonomia degli organi costituzionali.
A chi si applica
Si applica a tutti i soggetti istituzionali tenuti all'applicazione delle norme di contabilità pubblica, inclusi Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei deputati, Corte costituzionale e Conferenza unificata.
Esempio pratico
Se una legge approvata prima del 2010 fa riferimento alla 'legge finanziaria' o al 'DPEF', gli uffici competenti devono interpretare tale norma come riferita automaticamente alla legge di bilancio o al Documento di economia e finanza. Inoltre, fino alla costituzione dell'organo apposito, la Conferenza unificata esercita temporaneamente i compiti previsti per la finanza pubblica.
Adempimenti e conseguenze
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la legge; non sono previste sanzioni nel testo.
Cosa è cambiato
Il comma 3 risulta abrogato dalla legge 4 agosto 2016, n. 163; i richiami normativi al Documento di programmazione economico-finanziaria sono stati convertiti in Documento di economia e finanza, mentre i richiami alla legge finanziaria e alla legge di stabilità sono stati trasferiti alla legge di bilancio.
Domande frequenti
Come devono essere interpretati i richiami alla legge finanziaria o alla legge di stabilità presenti in altre leggi?Tutti i richiami contenuti in disposizioni vigenti alla legge finanziaria o alla legge di stabilità devono intendersi riferiti alla legge di bilancio.
Come si applica questa legge agli organi costituzionali?Viene applicata da Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei deputati e Corte costituzionale solo in quanto ritenuta compatibile con la loro autonomia costituzionale.
Chi svolge i compiti della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prima della sua istituzione?Fino alla sua istituzione, tali compiti sono provvisoriamente svolti dalla Conferenza unificata.