Art. 2
Ordine di esecuzione.
In vigore dal 14 nov 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;160#art-rd-2