Convenzione

Art. 28

RIMBORSI

In vigore dal 14 nov 2009
RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell' della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;160#art-c-28

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RIMBORSI (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo