Convenzione

Art. 30

DENUNCIA

In vigore dal 14 nov 2009
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica. notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia: (a) in ordine alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al l° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; (b) in ordine alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A FARLO, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE ED IL RELATIVO PROTOCOLLO AggIUNTIVO. FATTA a Amman, il 16 Marzo 2004, in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarrà il testo inglese. Per il governo della Per il governo Repubblica Italiana Hascemita di giordania Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;160#art-c-30

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