Convenzione

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 14 nov 2009
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore; e (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;160#art-c-29

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