Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 14 nov 2009
PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno degli Stati Contraenti, provenienti da una fonte situata nell'altro Stato Contraente, in relazione adun precedente impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Se un residente di uno Stato Contraente diviene residente dell'altro Stato Contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato Contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;160#art-c-18

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PENSIONI (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Amman il 16 marzo 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo