Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 14 nov 2009
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;160#art-c-14

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