Convenzione

Art. 20

INSEGNANTI E RICERCATORI

In vigore dal 14 nov 2009
INSEGNANTI E RICERCATORI Una persona fisica la quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che, su invito del governo del primo Stato Contraente. o di un'Università, collegio, scuola, museo od altro analogo istituto culturale di detto primo Stato, oppure in virtù. di un programma ufficiale di scambio culturale, soggiorna temporaneamente in quello Stato Contraente per un periodo non superiore a due anni consecutivi allo scopo di insegnare, tenere conferenze o di effettuare ricerche presso tali istituti, è esente da imposta nel detto Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;160#art-c-20

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