Convenzione
Art. 22
ALTRI REDDITI
In vigore dal 14 nov 2009
ALTRI REDDITI
1. gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell', qualora il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo I si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;160#art-c-22