Art. 7
Notifica dei beni sequestrati.
In vigore dal 11 nov 2009
1. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione, il Ministero degli affari esteri notifica al Direttore generale dell'UNESCO e agli Stati che possono vantare un legame verificabile, in particolare culturale, storico o archeologico, l'avvenuta confisca degli oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo in quanto recuperati in modo non conforme alla Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;157#art-7