Art. 2
Ordine di esecuzione.
In vigore dal 11 nov 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;157#art-2