Art. 3
Patrimonio culturale subacqueo tra le 12 e le 24 miglia marine.
In vigore dal 11 nov 2009
1. Quando la zona indicata dall'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si sovrappone con un'analoga zona di un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, le competenze esercitate dall'Italia non si estendono oltre la linea mediana di cui all', comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;157#art-3