Art. 3

Patrimonio culturale subacqueo tra le 12 e le 24 miglia marine.

In vigore dal 11 nov 2009
1. Quando la zona indicata dall'articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si sovrappone con un'analoga zona di un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, le competenze esercitate dall'Italia non si estendono oltre la linea mediana di cui all', comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-10-23;157#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Patrimonio culturale subacqueo tra le 12 e le 24 miglia marine. (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo