Art. 8
Autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo.
In vigore dal 11 nov 2009
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le operazioni di cui all'articolo 22 della Convenzione. Per le navi di Stato o da guerra, le operazioni sono svolte in cooperazione con il Ministero della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-10-23;157#art-8