Art. 8

Autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conservazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo.

In vigore dal 11 nov 2009
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le operazioni di cui all'articolo 22 della Convenzione. Per le navi di Stato o da guerra, le operazioni sono svolte in cooperazione con il Ministero della difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-10-23;157#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo