Art. 57
LEGGE 18 giugno 2009, n. 69
In vigore dal 4 lug 2009
(Modifica all' della legge
21 luglio 2000, n. 205)
1. Al comma 2 dell' della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell', ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034".
Note all':
- Si riporta il testo del comma 2 dell' della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), così come modificato dalla presente legge:
«2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo.
I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell' della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell', ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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