Art. 53

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

In vigore dal 4 lug 2009
(Abrogazione dell' della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie) 1. L' della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato. 2. Alle controversie disciplinate dall' della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile. Note all': - Il Libro secondo, titolo IV, Capo I, del codice di procedura civile comprende gli articoli da 409 a 441. - Si riporta il testo dell'art. 426 del codice di procedura civile: «Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'art. 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69#art-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (Art. 53 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la) — Testo vigente | Portale Normativo