Art. 56
LEGGE 18 giugno 2009, n. 69
In vigore dal 4 lug 2009
(Misure in tema di razionalizzazione delle
modalità di proposizione e notificazione
delle domande giudiziali)
1. Al secondo comma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi".
4. L' della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
Note all':
- Si riporta il testo del secondo comma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come modificato dalla presente legge:
«2. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.»
- Si riporta il testo dell' della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile):
« (Limite alla presentazione di nuove domande). - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.».
Storico versioni
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