Art. 56

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

In vigore dal 4 lug 2009
(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali) 1. Al secondo comma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi". 4. L' della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Note all': - Si riporta il testo del secondo comma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come modificato dalla presente legge: «2. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.» - Si riporta il testo dell' della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile): « (Limite alla presentazione di nuove domande). - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69#art-56

In sintesi

La disposizione stabilisce che la prova scritta attestante che una parte è a conoscenza del ricorso e del relativo decreto equivale a una formale notifica. Inoltre, estende la disciplina sul divieto di presentare nuove domande per la stessa prestazione anche ai procedimenti per il riconoscimento di pensioni, assegni e indennità spettanti a invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Questo limite impedisce di avviare una nuova richiesta finché non si è concluso l'iter amministrativo di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non vi sia una sentenza definitiva.

Perché esiste questa norma

La norma introduce misure per razionalizzare le modalità di proposizione e notificazione degli atti giudiziari, semplificando la prova della notifica e limitando la presentazione di domande duplicate.

A chi si applica

Si applica a chi promuove o riceve ricorsi in giudizio (compresi opponenti e autorità che emettono provvedimenti) e a chi richiede prestazioni, assegni, pensioni o indennità per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

Esempio pratico

Una persona presenta una domanda per ottenere l'assegno di invalidità civile e, a seguito di un diniego, impugna l'atto davanti al giudice. Fino a quando il processo non si conclude con una sentenza passata in giudicato, la persona non può presentare un'ulteriore domanda amministrativa per la medesima prestazione.

Adempimenti e conseguenze

Divieto di presentare ulteriori domande per la stessa prestazione fino all'esaurimento dell'iter amministrativo in corso o al passaggio in giudicato della sentenza giudiziaria.

Cosa è cambiato

È stato aggiunto il principio secondo cui la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla loro notifica, ed è stato esteso alle prestazioni per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo il divieto di ripresentare la medesima domanda prima della fine dell'iter amministrativo o della sentenza passata in giudicato.

Domande frequenti

Cosa accade se c'è già la prova scritta che la controparte conosce il ricorso e il decreto?La prova scritta della conoscenza di tali atti equivale a tutti gli effetti alla loro notifica.
Posso presentare una nuova domanda di invalidità civile se ho già un procedimento giudiziario in corso?No, non è possibile presentare un'ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato sul ricorso pendente.
A quali tipi di prestazioni per invalidità si applica il limite di presentazione di nuove domande?Si applica alle domande per il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità spettanti nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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