Art. 48

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

In vigore dal 4 lug 2009
(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile) 1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 540 è aggiunto il seguente: "Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita".
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LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (Art. 48 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la) — Testo vigente | Portale Normativo