Art. 26
LEGGE 18 giugno 2009, n. 69
In vigore dal 4 lug 2009
(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili
attraverso società partecipate
da Italia Lavoro S.p.A.)
1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.
2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-06-18;69#art-26