Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 24 giu 2009
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
(b) il temine "Belarus" designa la Repubblica di Belarus e, quando è usato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Repubblica di Belarus ha piena sovranità ed esercita i propri diritti ai sensi della legislazione bielorussa ed in conformità del diritto internazionale;
(c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Belarus;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa residente di uno degli Stati Contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente.
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
(i) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. (ii) per quanto concerne la Belarus, il Ministero delle Imposte e dei Dazi o un suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-05-29;74#art-c-3