Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 24 giu 2009
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; (b) il temine "Belarus" designa la Repubblica di Belarus e, quando è usato in senso geografico, designa il territorio sul quale la Repubblica di Belarus ha piena sovranità ed esercita i propri diritti ai sensi della legislazione bielorussa ed in conformità del diritto internazionale; (c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Belarus; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa residente di uno degli Stati Contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente. (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente; (i) l'espressione "autorità competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. (ii) per quanto concerne la Belarus, il Ministero delle Imposte e dei Dazi o un suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;74#art-c-3

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