Convenzione

Art. 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

In vigore dal 24 giu 2009
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-05-29;74#art-c-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo