Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 24 giu 2009
CONVENZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL
PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica italiana e Governo della Repubblica di Belarus,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-05-29;74#art-c-1